Le Sezioni Unite sulla clausola «claims made»
Per le Sezioni Unite (Cass. sez. un. 6 maggio 2016 n. 9140, Rel. Amendola) non è vessatoria la clausola che, nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (c.d. clausola claims made mista o impura); essa tuttavia può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza o perchè determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
La Cassazione con sentenza 13 febbraio 2015 n. 2872 Rel. Spirito, aveva in precedenza ribadito il principio secondo cui la clausola cosiddetta «a richiesta fatta» (claims made) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile (in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l’assicurazione) è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. (sulla ammissibilità e liceità della clausola in questione, cfr. Cass. 17 febbraio 2014 n. 3622, Rel. Lanzillo).
In particolare, a partire da Cass. 15 marzo 2005 n. 5624, Rel. Talevi, si chiarisce che (il contratto e) la clausola della quale si discute non rientra nella fattispecie tipica prevista dall’art. 1917 cod. civ., ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 cod. civ., giacché, del suindicato art. 1917, l’art. 1932 cod. civ. prevede l’inderogabilità – se non in senso più favorevole all’assicurato – del terzo e del quarto comma, ma non anche del primo, in base al quale l’assicuratore assume l’obbligo di tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in conseguenza di tutti i fatti (o sinistri) accaduti durante il tempo dell’assicurazione di cui il medesimo deve rispondere civilmente, per i quali la connessa richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato sia fatta in un momento anche successivo al tempo di efficacia del contratto, e non solo nel periodo di “efficacia cronologica” del medesimo.
Tra l’altro, si ritiene che la clausola non ponga limitazioni di responsabilità in favore dell’assicuratore, ma definisca l’oggetto della copertura assicurativa, stabilendo quali siano i sinistri indennizzabili. In tal senso, la stessa non può in astratto considerarsi vessatoria.
In dottrina cfr. MONTICELLI, La clausola claims made tra abuso del diritto ed immeritevolezza, in Danno resp. 2013, 701; GAGGERO, Validità ed efficacia dell’assicurazione della responsabilità civile claims made, in Contr. impr., 2013, 401; GAZZARA, Annullamento del contratto di assicurazione per reticenza, in Contratti, 2013, 887.