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Tabelle nazionali per il risarcimento danni

Articolo pubblicato su La legge per tutti

Proprio mentre il Tribunale di Milano si appresta a varare le nuove tabelle sul danno
biologico aggiornate al 2016 (leggi “Le nuove tabelle del Tribunale di Milano 2016”), la
Commissione Industria presso il Senato ha dato il via libera al famoso Ddl “Concorrenza” e alle
nuove norme che regolano, tra l’altro, la previsione di tabelle uniche, su tutto il territorio nazionale,
per il risarcimento del danno non patrimoniale.
Nell’assenza di una previsione normativa adottata dal Parlamento, le note tabelle del Tribunale di
Milano sono state sino ad oggi il riferimento costante di gran parte dei fori nella determinazione
della misura degli indennizzi non patrimoniali, per quanto riguarda i sinistri stradali e gli altri
incidenti. La stessa Cassazione ha più volte sottolineato l’affidabilità di tali tabelle, sollecitando i
singoli giudici a tenerne conto ed, anzi, a non discostarsene salvo obiettive ragioni giustifichino una
“personalizzazione” dell’entità del risarcimento (ragioni da motivare con precisione nella
sentenza).
Oggi però, dopo tanti anni di attesa, la lacuna potrebbe essere colmata grazie all’approvazione
del Ddl Concorrenza. Tra le nuove norme, infatti, figura la previsione di una tabella – peraltro
© Riproduzione riservata – La Legge per Tutti Srl
identica a quella del Tribunale di Milano – per la quantificazione dei danni non patrimoniali che avrà
valore in tutta Italia, in modo da superare le diversità geografiche e “l’arbitrio” dei giudici.
Insomma, la prassi adottata dai tribunali italiani di seguire i criteri del foro meneghino diventerebbe
legge.
La commissione Industria del Senato ha infatti approvato ieri, senza modifiche, l’articolo 8 del Ddl
Concorrenza che riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale di vittime di incidenti. La
norma, così come era arrivata da Montecitorio, prevede la predisposizione di una specifica
tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, i cui “princìpi” e “criteri” devono tenere conto
dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di
legittimità, e quindi faranno riferimento alla tabella predisposta dal Tribunale di Milano.
Il giudice avrà comunque la possibilità di aumentare l’ammontare del risarcimento con equo e
motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, entro un margine del 30%
per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni.
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